DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1827

Type DPR
Publication 1951-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 9 dicembre 1950, n. 1094;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:

TITOLO I Costituzione dell'Universita' e disposizioni generali

Art. 1

L'Universita' di Messina comprende le seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di lettere e filosofia; 3) Facolta' di magistero; 4) Facolta' di medicina e chirurgia; 5) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 6) Facolta' di farmacia; 7) Facolta' di medicina veterinaria. Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un seminario di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.

Art. 2

Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui. Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio. Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o piu' anni. Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dai Consigli delle Facolta' e ne viene data notizia nel manifesto annuale.

Art. 3

Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo. I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi. Il Consiglio di ciascuna Facolta', prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed all'approvazione dei programmi suddetti, e per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali. Il termine di cui al primo comma del presente articolo e' prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Universita' di Messina. Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facolta', dopo l'inizio dell'anno accademico.

Art. 4

Lo studente che proviene da altra Facolta e' iscritto di regola al primo anno del corso; puo' tuttavia consentirsi, su proposta del Consiglio della Facolta' nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi gia' fatti nella Facolta' dalla quale proviene.

Art. 5

Per gli studenti che provengono da altre Universita', il Consiglio della Facolta' determina caso per caso il piano degli studi in relazione agli studi fatti nell'Universita' dalla quale provengono. Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, puo' ottenere, a giudizio del Consiglio della Facolta', un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esaine.

Art. 6

Salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti e dall'ordinamento didattico universitario, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 7

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove scritte, prove pratiche e, per la Facolta' di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi. Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso. Nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.

Art. 8

Lo studente e' ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduita' e diligenza per il numero di anni prescritto.

Art. 9

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facolta'.

Art. 10

Salvo quanto e' disposto per le Facolta' di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste: 1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira; 2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse tra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione; 3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturita' del candidato. La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea. I candidati alle lauree che si conseguono nella Facolta' di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o piu' prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio della Facolta'.

Art. 11

Il Senato accademico puo' dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II Ordinamento didattico - Facolta' di giurisprudenza

Art. 12

La Facolta' di giurisprudenza conferisce: 1) la laurea in giurisprudenza; 2) la laurea in scienze politiche.

Art. 13

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Storia del diritto romano; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Istituzioni di diritto privato; 4) Filosofia del diritto; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale) 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Demografia; 2) Medicina legale e delle assicurazioni; 3) Diritto canonico; 4) Diritto coloniale; 5) Diritto industriale; 6) Diritto agrario; 7) Diritto minerario; 8) Diritto della navigazione; 9) Esegesi delle fonti del diritto romano; 10) Papirologia giuridica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 14

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano e comparato; 8) Storia moderna (biennale); 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia e politica coloniale; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica. Sono insegnamenti complementari: 1) Legislazione del lavoro; 2) Demografia; 3) Contabilita' di Stato; 4) Storia del giornalismo; 5) Storia delle dottrine economiche. Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due puo' valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facolta' dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dev'essere approvata dal preside della Facolta' di giurisprudenza. Lo studente e' inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Una di esse dev'essere la francese, l'inglese, o la tedesca, per l'altra lingua e consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facolta' dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 15

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non puo' essere ammesso all'esame di diritto civile se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto private; agli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale. Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non puo' essere ammesso agli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro e contabilita' di Stato, se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; ne' all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica.

Art. 16

Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso l'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, allo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di addestrarsi nelle discipline che sono oggetto d'insegnamento. Nell'Istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facolta'.

Art. 17

Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facolta' di giurisprudenza. Sulla proposta del Consiglio della Facolta' il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio dell'Istituto, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 18

Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facolta'.

Art. 19

Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduita' e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti. Facolta' di lettere e filosofia.

Art. 20

La Facolta' di lettere e filosofia conferisce due lauree: la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 21

Sono annessi alla Facolta' di lettere e filosofia i seguenti istituti: 1) Istituto di filologia classica; 2) Istituto di filologia moderna; 3) Istituto di storia; 4) Istituto di filosofia.

Art. 22

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Il corso si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia, romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con possibilita' di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia, morale, storia della filosofia e pedagogia). Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Epigrafia greca; 4) Antichita' greche e romane; 5) Storia della letteratura latina medioevale; 6) Storia della lingua italiana; 7) Storia del Risorgimento; 8) Lingua e letteratura araba; 9) Filologia bizantina; 10) Filologia germanica; 11) Filologia slava; 12) Paleografia e diplomatica; 13) Lingua e letteratura francese; 14) Lingua e letteratura tedesca; 15) Lingua e letteratura inglese; 16) Lingua e letteratura spagnola; 17) Lingua e letteratura portoghese; 18) Lingua e letteratura neo-greca; 19) Lingua e letteratura albanese; 20) Storia delle religioni; 21) Archeologia cristiana; 22) Storia e istituzioni musulmane; 23) Biblioteconomia e bibliografia; 24) Storia della musica; 25) Letteratura delle tradizioni popolari; 26) Etnologia; 27) Une degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 28) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altri otto insegnamenti da lui scelti tra i fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue, e tra gli insegnamenti complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due insegnamenti di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta' dell'Ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; puo' anche lo studente seguire per in biennio uno o due insegnamenti in piu': in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o di due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Il preside, sentito, ove lo ritenga, il Consiglio della Facolta', deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali Comuni e dell'indirizzo da lui scelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facolta'.

Art. 23

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) in insegnamento scelto tra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia delle religioni; 6) Storia della pedagogia italiana; 7) Psicologia; 8) Storia del Risorgimento; 9) Letteratura greca; 10) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta tra quelle previste nell'articolo precedente. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti tra i complementari previa approvazione del preside della Facolta'.

Art. 24

L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna di cui all'art. 22 puo' essere sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna. Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) di cui agli articoli 22 e 23 possono essere riuniti in un'unica cattedra e cosi' gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna di cui agli stessi articoli: in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito.

Art. 25

Agli effetti dell'art. 8 i professori possono valersi di interrogazioni e, per taluni insegnamenti da determinarsi dal Consiglio della Facolta', anche di prove scritte.

Art. 26

Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facolta' di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno di corso. Coloro i quali siano forniti di altre lauree e aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere del Consiglio della Facolta', essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso a seconda della Facolta' di provenienza e degli esami superati. In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturita' classica.

Art. 27

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