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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1829

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed il regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Viste le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti ed emissario, approvato con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1405;

Visto l'art. 1, comma secondo, dei decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Considerato che la Commissione consultiva della pesca, prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, non e' stata ricostituita;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Decreta:

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona. Per quanto non e' in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486 e 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 2

E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di stabilire, con proprio decreto, particolari divieti circa la pesca alla foce del fiume Sarca nel lago di Garda, all'imbocco del fiume Mincio e suoi canali ed eventualmente su tratti di spiaggia del lago di Garda, per particolari esigenze relative alla conservazione del patrimonio ittico. In tal caso i limiti della zona di applicazione dei divieti stessi saranno segnati sul luogo, mediante tabelle, a cura del Ministero medesimo.

Art. 3

E' vietato di muovere il fondo del lago ed il letto dei fiumi e dei canali e di estirparvi le erbe, con qualsiasi arnese, salvo che cio' non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei periodi consentiti, risultanti dall'annessa tabella. Il Ministero, su parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, puo' autorizzare razionali tagli di piante acquatiche ingombranti nell'interesse dello sviluppo della pesca. L'impianto di ordigni fissi di pesca non puo' essere fatto se non con speciale concessione temporanea del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo nullaosta dell'Ufficio dei genio civile nei riguardi del regime delle acque. La concessione puo' essere revocata sia per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari sulla pesca, sia per inadempienze ad uno o piu' degli obblighi imposti con relativo disciplinare, sia per mancato pagamento del canone annuale.

Art. 4

La tabella annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro proponente, stabilisce quali sono le reti e gli attrezzi permessi e quali sono i periodi in cui il loro uso e' vietato. L'uso di ogni altra rete od attrezzo da pesca e' proibito in qualsiasi epoca dell'anno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 5

Nei fiumi e nei canali, indicati all'art. 1 del presente regolamento, la pesca con la lenza a mano, con uno o piu' ami, con o senza canna, con o senza mulinello, e' proibita durante il periodo di divieto di pesca della trota di cui al successivo art. 5. Nel lago l'uso di detti attrezzi e' consentito in ogni tempo.

Art. 6

Coloro che sono in possesso di reti, per le quali sono previsti periodi di divieto di uso dall'annessa tabella, prima che abbia inizio il divieto stesso devono denunciarne il possesso allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, indicando il luogo di deposito. Lo Stabilimento ittiogenico predetto ha la facolta' di eseguire verifiche e di apporre contrassegni alle reti nonche' di autorizzarne eventuali trasferimenti.

Art. 7

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunto, perche' la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, sono le seguenti: trota di lago: centimetri trenta; carpione: centimetri venticinque; coregone: centimetri trenta; temolo: centimetri diciotto; alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina) centimetri quindici barbo: centimetri quindici; luccio: centimetri venticinque; tinca: centimetri venti; carpa: centimetri trenta; pesce persico: centimetri quindici; anguilla: centimetri venticinque; gambero: centimetri sette; alborella e tutte le altre specie eccettuato lo spinarello: centimetri cinque.

Art. 8

Salvo le eccezioni previste nel presente regolamento ed in quello per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio (decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' vietata la pesca dei seguenti animali: trota di lago: dal 15 ottobre al 15 gennaio; carpione: dal 1 dicembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 5 agosto; coregone: dal 1 dicembre al 15 gennaio; temolo: dal 1 marzo al 31 maggio; alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina): dal 5 giugno al 10 giugno e dal 1 luglio al 6 luglio; luccio: dal 20 marzo al 10 aprile; pesce persico: dal 25 aprile al 10 maggio; gambero: dal 1 aprile al 30 giugno. La pesca delle carpe e delle tinche non e' soggetta al periodo di divieto previsto dall'art. 13 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, pero' dal 1° al 30 giugno il commercio di dette specie ittiche provenienti dalle acque indicate nell'art. 1 e' consentito solo nelle province di Brescia, Trento e Verona. Per il periodo dal 10 al 31 maggio detta disposizione, relativamente al commercio, si applica anche al pesce persico. Il periodo di divieto di pesca, comincia alle ore 12 del primo giorno indicato e termina alle ore 12 dell'ultimo giorno.

Art. 9

I pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale a norma dell'art. 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per poter formare oggetto di compravendita, di detenzione e di smercio nei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 14 del predetto regolamento, debbono essere muniti di contrassegno a cura dello Stabilimento ittiogeni o di Brescia.

Art. 10

Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 11

I proprietari o possessori di reti, le quali, in conseguenza dell'applicazione dell'annessa tabella, non sono piu' consentite perche' con maglie di misura inferiore a quella prescritta, devono farne denuncia entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usarle sino a consumazione e comunque per il periodo massimo di tre anni.

Art. 12

Per le violazioni delle disposizioni degli articoli 3, primo e terzo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento si applica la pena dell'ammenda da L. 1600 a L. 8000, preveduta nell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, gia' aggiornata con l'aumento disposto dall'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 13

Il presente regolamento abroga e sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti approvati con i regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526, 11 ottobre 1934, n. 2060 e 14 luglio 1937, n. 1045.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 21. - FRASCA

Tabella

Tabella delle reti e degli attrezzi permessi e dei periodi di loro divieto annessa al regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario Parte di provvedimento in formato grafico