LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza. La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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