LEGGE 2 gennaio 1952, n. 10

Type Legge
Publication 1952-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente: "Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. "Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. "Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. "Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta. "Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. "Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte del- l'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori. "Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima, non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento. "Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.