LEGGE 2 gennaio 1952, n. 18
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che per effetto dell'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A a tutti gli effetti giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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