LEGGE 2 gennaio 1952, n. 23
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facolta' rispettivamente come segue: Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9; Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9; Facolta' di ingegneria, posti di ruolo n. 7". Art. 4. - E' aggiunto il seguente comma: "Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo: Facolta' di lettere e filosofia, posti 2; Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2; Facolta' di ingegneria, posti 2". Art. 6 - E' soppresso.
Art. 2
Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'art. 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.
Art. 3
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.
Art. 4
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.
EINAUDI DE GASPERI - ZOLI VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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