LEGGE 2 gennaio 1952, n. 23

Type Legge
Publication 1952-01-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facolta' rispettivamente come segue: Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9; Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9; Facolta' di ingegneria, posti di ruolo n. 7". Art. 4. - E' aggiunto il seguente comma: "Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo: Facolta' di lettere e filosofia, posti 2; Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2; Facolta' di ingegneria, posti 2". Art. 6 - E' soppresso.

Art. 2

Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'art. 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.

Art. 3

I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.

Art. 4

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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