LEGGE 8 gennaio 1952, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per provvedere in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.
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