LEGGE 8 gennaio 1952, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, è corrisposto nella misura seguente: lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945; lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946; lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947; lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948; lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948; lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949.
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