LEGGE 26 gennaio 1952, n. 29

Type Legge
Publication 1952-01-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della contro-prestazione dovuta.

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