LEGGE 8 gennaio 1952, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I territori determinati con i decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 27 aprile 1951, nn. 264 e 265, sono classificati, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di prima categoria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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