LEGGE 18 gennaio 1952, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia, tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura. Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tuttofare, lavandaie, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica). Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici.
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