LEGGE 23 gennaio 1952, n. 37

Type Legge
Publication 1952-01-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'applicazione della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è prorogata al 30 settembre 1956. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 231 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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