← Current text · History

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

Current text a fecha 1970-12-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e non un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.