LEGGE 18 gennaio 1952, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di "ausiliaria" o della "riserva", aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni. Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.
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