LEGGE 6 gennaio 1952, n. 45
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465 e 466, concernenti la prelevazione di rispettive lire 430.680.000 e lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 6 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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