LEGGE 2 febbraio 1952, n. 57
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso un contributo straordinario di lire quattro milioni a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione delle opere relative alle scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.
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