LEGGE 9 febbraio 1952, n. 60
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Corpo della guardia di finanza comprende: 1 Comando generale; 5 Comandi di zona; 1 Comando superiore degli istituti di istruzione; 17 Legioni territoriali; 1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica, e la banda musicale del Corpo; 1 Accademia e scuola di applicazione; 1 Scuola sottufficiali. Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio. La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.
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