LEGGE 2 febbraio 1952, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità: indennità di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300 indennità di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 indennità di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)