LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari. È fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.
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