LEGGE 11 febbraio 1952, n. 63

Type Legge
Publication 1952-02-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente: "È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23. "Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi".

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