LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

Type Legge
Publication 1952-02-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo. I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti. I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.

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