LEGGE 11 febbraio 1952, n. 70
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 81, non si tiene conto delle frazioni di 5000 lire.
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