LEGGE 11 febbraio 1952, n. 70

Type Legge
Publication 1952-02-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 81, non si tiene conto delle frazioni di 5000 lire.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.