LEGGE 2 febbraio 1952, n. 73
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" è ammesso a godere dell'esonero dalla imposta sulle assicurazioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e successive modifiche, per le assicurazioni delle opere di arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Ente stesso ai sensi di legge, sia in Italia che all'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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