LEGGE 23 febbraio 1952, n. 97
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, e' ratificato.
EINAUDI PICCIONI - ALDISIO - VANONI - PELLA - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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