LEGGE 23 febbraio 1952, n. 122

Type Legge
Publication 1952-02-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di Note fra Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Citta' del Messico il 15 settembre 1949.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI PICCIONI - VANONI - SCELBA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accordo

Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni e di facilitare e sviluppare ancor piu' la relazioni commerciali esistenti tra l'Italia ed il Messico, hanno deciso di stipulare un Accordo Commerciale, e a questo scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, il Senatore Salvatore Aldisio, vice Presidente del Senato, e l'Onorevole Avvocato Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; Il Presidente degli Stati Uniti Messicani, il Signor Manuel Tello, Segretario degli Affari Esteri ad interim; i quali dopo essersi comunicati i Pieni Poteri ed averi riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue; 1. Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto alla importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe, nonche' le regole, le formalita' e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali. 2. Per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'Altra Carte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo Paese. 3. I prodotti naturali o fabbricati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese. 4. Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alti Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte destinati al territorio di questa. 5. Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti: a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera; b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero gia' stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di zone di intercambio commerciale libero; c) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano. 6. Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative: a) alla sicurezza pubblica; b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra; c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi; d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; e) all'uscita di oro o argento; f) alle misure fiscali o di polizia tendenti ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali. 7. Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alti Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorita' consolari rispettive del paese importatore. 8. Le Alte Parti Contraenti potranno concertare, con il fine di facilitare fra di loro lo scambio di merci d servizi, accordi o convenzioni speciali di pagamento. 9. Le Alte Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione necessaria affinche' possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni commerciali a base di compensazioni private in conformita' con le rispettive disposizioni di legge e tenendo conto del valore economico relativo delle merci da scambiare, in modo da mantenere un equilibrio adeguato rispetto all'importanza economica delle merci stesse. 10. Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte Contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applicano alla nazione piu' favorita. 11. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica si scambieranno in Roma al piu' presto possibile. Sara' valido per un anno, e dopo tale termine restera' in vigore fino alla scadenza, di trenta giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra Parte che lo considera terminato. 12. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo Provvisorio stipulato con scambio di note in data 31 luglio 1934, la cui validita' fu rinnovata fra entrambi i Governi a partire dal 1 giugno 1949. 13. Il presente Accordo, che si considera provvisorio, potra' essere sostituito in qualunque momento da un Trattato di Commercio che le Alte Parti Contraenti convengono di stipulare al piu' presto possibile, e entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma, fino a che non si sara' effettuato lo scambio delle ratifiche. Ciascuno dei due Governi potra', prima dello scambio delle ratifiche, sospendere l'applicazione provvisori di questo Accordo, dandone avviso all'altra Parte Contraente con tre mesi di anticipo. In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, a Citta' del Messico, addi' quindici settembre millenovecentoquarantanove. Per il Governo degli Stati Uniti del Messico MANUEL TELLO Per il Governo della Repubblica italiana SALVATORE ALDISIO GIUSEPPE BRUSASCA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico N. 2636 Mexico D. F. 15 settembre 1949 Signor Sottosegretario di Stato, In risposta alla nota numero 6/A/3405, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che, in relazione allo Accordo Commerciale firmato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Messico in data odierna, resta inteso che saranno inclusi nelle eccezioni al trattamento della nazione piu' favorita stabilito in detto Accordo, tutti quei favori, vantaggi, concessioni e esenzioni che - entro la validita' del menzionato Accordo - la Repubblica italiana possa concedere a qualsiasi territorio che attualmente non sia sotto la giurisdizione doganale dell'Italia ma che possa venire a trovarsi sotto tale giurisdizione, nei termini di una decisione internazionale delle Nazioni Unite o di qualsiasi organismo che funzioni sotto l'egida o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Resta inteso inoltre che i pagamenti tra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, si effettuano in moneta di libera convertibilita', di corso corrente negli Stati Uniti di America o in Svizzera, e che pertanto, agli effetti della legislazione italiana in materia valutaria, il Messico sara' considerato paese a valuta libera. Mi e' grata l'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta e distinta considerazione. LUIGI PETRUCCI Sua Eccellenza Manuel TELLO Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e Ministro ad interim - MEXICO D. F. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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