LEGGE 11 marzo 1952, n. 153
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica, è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.
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