LEGGE 19 marzo 1952, n. 161
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, e' ratificato con la seguente modificazione: Articolo 3. - E' soppresso.
Art. 2
I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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