DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169

Type DPR
Publication 1952-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti al 31 marzo 1952;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952. A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5).

Art. 2

Ai dazi previsti nella tabella di cui al precedente articolo, per le voci ex 268-b-1, ex 650-b, ex 650-c, ex 663, ex 891-a-1, 2, 3, e' applicabile la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 130 - FRASCA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

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