DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1952, n. 177
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi della classi dal 1912 al 1929, appartenenti a tutti i Compartimenti marittimi. Il richiamo avverra' per scaglioni successivi a decorrere dal 12 febbraio 1952 ed avra' la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni.
EINAUDI PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 124. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.