LEGGE 13 marzo 1952, n. 182
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-1950 del 7 settembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua, entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta. Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Protocole
Protocole additionnel n. 2 portant amendement a' l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays europeens pour 1949-1950, du 7 septembre 1949. Parte di provvedimento in formato grafico
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