LEGGE 22 marzo 1952, n. 187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, puo' modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potra', in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge".
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)