LEGGE 22 marzo 1952, n. 187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, puo' modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potra', in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge".
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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