LEGGE 19 marzo 1952, n. 189

Type Legge
Publication 1952-03-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'importazione temporanea Termine massimo accordato per la riesportazione

1.

Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami

Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno

2.

Corteccia di pino, anche macinata

Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno

3.

Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»

Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno

4.

Ghisa da affinazione

Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno

5.

Libri, anche in fogli sciolti

Per essere rilegati Illimitata 6 mesi

6.

Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami

Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi

7.

«Ramiè» greggio (china «grass»)

Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno

8.

Semi di carrube

Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi

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