LEGGE 19 marzo 1952, n. 189
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
Qualità delle merci
Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea
Termine massimo accordato per la riesportazione
Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami
Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno
Corteccia di pino, anche macinata
Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno
Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»
Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno
Ghisa da affinazione
Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno
Libri, anche in fogli sciolti
Per essere rilegati Illimitata 6 mesi
Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami
Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi
«Ramiè» greggio (china «grass»)
Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno
Semi di carrube
Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi
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