LEGGE 19 marzo 1952, n. 189

Type Legge
Publication 1952-03-19
Ultimo aggiornamento 1952-04-23
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'importazione temporanea Termine massimo accordato per la riesportazione

1.

Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami

Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno

2.

Corteccia di pino, anche macinata

Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno

3.

Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»

Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno

4.

Ghisa da affinazione

Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno

5.

Libri, anche in fogli sciolti

Per essere rilegati Illimitata 6 mesi

6.

Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami

Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi

7.

«Ramiè» greggio (china «grass»)

Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno

8.

Semi di carrube

Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)