LEGGE 19 marzo 1952, n. 189
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
Qualità delle merci
Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea
Termine massimo accordato per la riesportazione
Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami
Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno
Corteccia di pino, anche macinata
Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno
Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»
Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno
Ghisa da affinazione
Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno
Libri, anche in fogli sciolti
Per essere rilegati Illimitata 6 mesi
Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami
Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi
«Ramiè» greggio (china «grass»)
Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno
Semi di carrube
Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)