LEGGE 19 marzo 1952, n. 202
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.
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