LEGGE 19 marzo 1952, n. 202

Type Legge
Publication 1952-03-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.