DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1952, n. 219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, relativi alle modalita' per la vendita del sale pastorizio;
Ritenuto che le nuove formule di sofisticazione del sale pastorizio, adottate dall'Amministrazione dei monopoli, garantiscono contro ogni possibile frode da parte degli acquirenti;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Le disposizioni riguardanti le modalita' per la vendita del sale pastorizio, contenute negli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, sono abrogate.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio, n. 29. - FRASCA
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