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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 266

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esami, nato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 55.29.01, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria-Kives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 55.29.01, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria-Nives e MariaElisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali).

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei, terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 39. - FRASCA

Elenco

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cappelli Antonia, e Maria Elisa di G. Battista, ciascuna in parti uguali, in comune di San Severo (provincia di Foggia) trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico