DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 295
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 8.41.19;
Considerato che la sunnominata Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;
Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 8.41.19 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 93. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 COMUNE DI CANOSA (Bari) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Isabella fu Vito-Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico
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