DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Type DPR
Publication 1952-02-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile.

Einaudi De Gasperi - Zoli - Cappa - Pacciardi - Malvestiti Visto il Guardasigilli: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 1

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (Navigazione marittima) Art. 1. (Circoscrizioni) La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 2

Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi) L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 3

Art. 3. (Reggenza di uffici minori) Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, e' fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 4

Art. 4. (Zone di navigazione promiscua) La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 5

Art. 5. (Presentazione della domanda di concessione) Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 6

Art. 6. (Contenuto e documentazione della domanda di concessione) La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 7

Art. 7. (Presentazione di altri documenti) Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 8

Art. 8. (Concessioni per licenza) Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9

Art. 9. ( Concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) ) Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento. In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a ((quindici anni)) interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a ((quindici anni)) sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 10

Art. 10. (Concessioni provvisorie) La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente. Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 11

Art. 11. (Spese di istruttoria) Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 12

Art. 12 (Parere del genio civile) Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 13

Art. 13. (Parere dell'intendenza di finanza) Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 14

Art. 14. (Parere dell'autorita' doganale) Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 15

Art. 15. (Dissenso sulle domande di concessione) Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 16

Art. 16. (Canone) Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. ((Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali)). Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 17

Art. 17. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza. Con l'atto di concessione o con la licenza, puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 18

Art. 18. (Pubblicazione della domanda) Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune ((e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale)). ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))). In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))). Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 19

Art. 19. (Contenuto dell'atto di concessione) Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice; 6) la cauzione; 7) le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8) il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.

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