LEGGE 29 marzo 1952, n. 338
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco. Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe. Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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