DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952, n. 360

Type DPR
Publication 1952-04-10
Ultimo aggiornamento 1952-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16;

Sentita la Commissione centrale di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformita' alla tabella allegata allo stesso decreto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. - FRASCA

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