DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1940, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1986, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Dopo l'art. 136, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 137. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni.
La Scuola non puo' accogliere piu' di dieci iscritti per ciascun anno di corso.
Art. 138. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
1) Anatomia e embriologia della bocca e dello apparato dentale;
2) Fisiologia della bocca e dell'apparato dentale;
3) Microbiologia della cavita' dentale;
4) Anatomia e istologia patologica della bocca e dei denti;
5) Patologia speciale e clinica odontoiatrica;
6) Radiologia dentale e mascellare;
7) Esercitazioni di istologia normale e patologica orale e dentale.
2° anno:
1) Odontotecnica;
2) Chirurgia dentale ed orale;
3) Odontoiatria conservatoria e tecnica delle otturazioni;
4) Ortopedica dento-mascella-facciale;
5) Protesi dentale;
6) Patologia orale e dentale in rapporto alla medicina generale;
7) Traumatologia delle ossa mascellari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 77. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1940, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1986, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Dopo l'art. 136, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 137. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni. La Scuola non puo' accogliere piu' di dieci iscritti per ciascun anno di corso. Art. 138. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° anno: 1) Anatomia e embriologia della bocca e dello apparato dentale; 2) Fisiologia della bocca e dell'apparato dentale; 3) Microbiologia della cavita' dentale; 4) Anatomia e istologia patologica della bocca e dei denti; 5) Patologia speciale e clinica odontoiatrica; 6) Radiologia dentale e mascellare; 7) Esercitazioni di istologia normale e patologica orale e dentale. 2° anno: 1) Odontotecnica; 2) Chirurgia dentale ed orale; 3) Odontoiatria conservatoria e tecnica delle otturazioni; 4) Ortopedica dento-mascella-facciale; 5) Protesi dentale; 6) Patologia orale e dentale in rapporto alla medicina generale; 7) Traumatologia delle ossa mascellari.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 77. - FRASCA
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