LEGGE 9 aprile 1952, n. 401
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1951, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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