DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 424
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, con il quale l'abitato di Faraone, frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane); Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 novembre 1951, n. 3346; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di Faraone, frazione del comune di Santo Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo - limitatamente alla zona sud e sud-est - e' cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
EINAUDI ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 33. - FRASCA
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