DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 425
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni n. 104, del 10 luglio 1949, e n. 1, del 5 gennaio 1952, del Consiglio comunale di Quiliano e le deliberazioni n. 7, del 28 aprile 1950, e n. 31, del 17 dicembre 1951, del Consiglio comunale di Altare, con le quali le Amministrazini dei detti Comuni fissano d'accordo le condizioni di una rettifica dei propri confini;
Visti i pareri espressi in merito dalla Deputazione provinciale di Savona, con deliberazione 13 settembre 1949, n. 12, e dal Consiglio provinciale di Savona con deliberazione n. 29, del 26 novembre 1951;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32 capoverso e 35, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
I confini tra i comuni di Quiliano e di Altare sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Savona, udita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Quiliano e di Altare in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 30. - FRASCA
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