LEGGE 9 aprile 1952, n. 449
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'art. 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprieta' industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Scambio di Note
Scambio di Note tra l'Italia e la Francia concernente la proroga del termine previsto nell'art. 7 dell'Accordo del 29 maggio 1948 per la presentazione delle domande di prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.