LEGGE 9 aprile 1952, n. 450

Type Legge
Publication 1952-04-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convenzione-art. 1

Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano La Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 20 giugno 1942 e ratificata il 10 ottobre 1942, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo italiano mette, conte nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca per la coniazione delle sue monete, nonche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Le monete vaticane, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta' del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche Casse.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato italiano.

Convenzione-art. 5

Art. 5. La coniazione delle monete d'oro potra' esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di 50 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 10 milioni di pezzi.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Lo Stato della Citta' del Vaticano potra' coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.

Convenzione-art. 7

Art. 7. Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso, e che per reciprocita', sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Convenzione-art. 8

Art. 8. La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Convenzione-art. 9

Art. 9. La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1951, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta in Roma, in duplice originale il 21 aprile 1951 Per lo Stato della Citta del Vaticano Mons. F. BORGONCINI DUCA Nunzio Apostolico Per la Repubblica italiana SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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