DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 473
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
La disposizione contenuta nella lettera h) dell'art. 111 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, sostituita dall'art. 1 del decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1350, e' sostituita dalla seguente: "h) di lire dieci per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in piu' della quantita' permessa o comunque esistente in area che eccede la superficie autorizzata, sempreche' non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate per ogni coltivazione. Oltre tale limite la penalita' viene portata, per ciascuna pianta, a lire venti. Le suddette penalita' sono rispettivamente ridotte a lire due e a lire quattro, quando si tratti di varieta' levantine. Va esente da penalita' chi opti per la distruzione delle piante eccedenti".
Art. 2
Il presente decreto entrera' in vigore il 1 giugno 1952.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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