LEGGE 23 aprile 1952, n. 476
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli ed esami - un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di trenta tenenti commissari e di ventinove sottotenenti di sussistenza in servizio permanente. Il terzo dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti di chiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.