DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 506
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), gia' approvato, per una parte, col proprio decreto 30 agosto 1951, n. 838;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti all'espropriazione, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo di legge, identificando i terreni che lo costituiscono con quelli ancora disponibili nel piano suindicato ed in altro piano da approvare con separato provvedimento;
Richiamato il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla
Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per la residua superficie di ettari 101.53.15, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.((1))
Art. 2
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo. ((1))
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 21 maggio 1952
Atti del Governo,
registro n. 53, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 COMUNE DI PALAGIANO (Taranto) Elenco dei terreni costituenti il terzo residuo ed esclusi dalla espropriazione immediata a norma degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nei confronti di Romanazzi Guglielmo fu Giovanni. Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".
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