DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 516
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;
Considerato che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;
Considerato altresi' che l'Ente predetto, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti all'espropriazione, ed a complemento dei provvedimenti gia' adottati sede di approvazione del piano di espropriazione relativo ai terreni siti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), ha proceduto alla definitiva determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo di legge, identificando i terreni che ne completano la costituzione con quelli compresi per intero nel piano particolareggiato di espropriazione oggetto dei presente decreto;
Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), della superficie di ettari 198.46.85, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 COMUNE DI MOTTOLA (Taranto) Elenco dei terreni costituenti il terzo residuo ed esclusi dalla espropriazione immediata a norma degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni. Parte di provvedimento in formato grafico
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