LEGGE 29 marzo 1952, n. 523

Type Legge
Publication 1952-03-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di: 15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma; 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.